Denominazione e sede art.1 E' Costituita l'Associazione Co.Ve.S.T. (Coordinamento Veneto Strutture Terapeutiche). art.2 Essa ha una sede legale in Venezia, Santa Croce n. 495/a e una sede operativa che varia nel triennio in funzione dell'ubicazione del Presidente in carica. Oggetto e scopo sociale art.3 a) L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria a favore di soggetti a rischio per farmacodipendenza e altre situazioni di difficoltà esistenziale e sociale. Più precisamente ha lo scopo di coordinare le Strutture terapeutiche che operano nella Regione Veneto con interventi ed iniziative gravitanti attorno alla formazione della persona, sia nelle situazioni di emarginazione e di dipendenza attuando forme di prevenzione primaria, di cura e riabilitazione, sia nell'attivazione di contesti educativi (in primo luogo la famiglia), di animazione e di promozione sociale. Tale associazione raccorda e rappresenta le comunità coordinate a livello nazionale e regionale, sostenendone le attività in ambito territoriale e interagendo principalmente con i seguenti interlocutori: l'Ente Partecipativo Locale (Regione, Provincia, Comune), gli uffici e servizi dell'amministrazione pubblica (soprattutto socio-sanitaria) e la rete di associazioni e di movimenti. b) L'Associazione coordina strutture occupate in ambiti d'azione e d'intervento che, oltre a quelli della prevenzione, della cura e della riabilitazione, comprendono uno o più delle seguenti attività:
c) La finalità del coordinamento è quella di realizzare un lavoro integrato fra le strutture come risposta a bisogni diversi del mondo giovanile, adottando sul piano metodologico:
d) L'Associazione promuove ogni iniziativa idonea al raggiungimento degli obiettivi statutari. Pertanto essa ha lo scopo di:
Patrimonio ed esercizi sociali art.4 Il patrimonio è costituito:
La quota di partecipazione è intrasmissibile e non rivalutabile art.5 L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Presidente e dal Centro Amministrativo e Gestione Progetti il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio. art.6 Sono soci Enti che verranno ammessi dall'Assemblea (in base ai requisiti di cui all'art.7) e che verseranno all'atto dell'ammissione la quota di associazione che sarà unica, uguale per tutti ed accettabilmente elevata e che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea. Tale quota (unitaria e non proporzionale) consente ad ogni coordinato Co.Ve.S.T. di avere indistintamente un solo rappresentante in Assemblea. Oltre ai soci ordinari sono ammessi all'Assemblea anche strutture associate al Co.Ve.S.T., alle quali è consentita la partecipazione in qualità di uditori senza diritto di voto. Si intende per struttura associata un Ente che abbia fatto richiesta d'iscrizione all'Albo Regionale e sia in attesa di ottenere l'autorizzazione al funzionamento. Le strutture associate una volta ottenuta l'iscrizione all'Albo Regionale potranno acquistare il titolo di socio ordinario qualora siano soddisfatti tutti gli altri requisiti di cui all'art.7. Requisiti art.7 L' insieme dei requisiti in base ai quali un organismo può essere registrato come socio ordinario del Co.Ve.S.T. sono:
Doppia Appartenenza art.8 Una comunità, qualora decidesse di aderire al coordinamento, deve essere consapevole del fatto di entrare a far parte di un'organizzazione che fra i propri scopi ha quello della rappresentanza comune delle realtà coordinate; pertanto ne consegue che la Doppia Appartenenza (cioè la possibilità di aderire contemporaneamente, oltre al Co.Ve.S.T., ad altre organizzazioni di coordinamento ) è compatibile qualora venga assegnata alle altre appartenenze solamente una funzione culturale o d'ispirazione ideologica non in contrasto con lo specifico e i principi del Co.Ve.S.T. art.9 La qualità di socio si perde per dimissioni, per morosità, per indegnità o per cancellazione dall'Albo Regionale; la morosità verrà dichiarata e sancita dall'Assemblea dei Soci. Organi della Associazione art.10 L'associazione Co.Ve.S.T. ONLUS attua quanto previsto dal codice e dalla attuale normativa attinente le ONLUS. Recepisce, senza altre formalità, come parte integrante della sua organizzazione, quanto la normativa in materia andrà deliberando fatta eccezione per eventuali modifiche sostanziali dello statuto, nel qual caso si provvederà a norma di legge. Il Co.Ve.S.T. ONLUS funziona in base ad un modello organizzativo costituito da organi e funzioni come di seguito specificato:
Assemblea dei Presidenti art.11 L'Assemblea dei Presidenti è composta dai Presidenti delle Strutture coordinate o dai loro delegati, ed è l’organo sovrano dell’Associazione. L'Assemblea ha la funzione di:
art.12 L'Assemblea dei Presidenti si riunisce su convocazione del Presidente con un minimo di 6 incontri l'anno. I soci sono convocati in Assemblea mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi eccezionali o d'urgenza è ammesso un preavviso telefonico o per telefax con almeno quarantotto ore di preavviso. Nell'ambito di tali incontri la rappresentanza delle singole strutture avviene per intervento diretto o per delega scritta a persona significativa della struttura stessa. E' ammessa la partecipazione all'Assemblea di più rappresentanti, in numero ragionevolmente limitato, della medesima struttura ai quali è consentito prendere la parola; tuttavia ogni struttura avrà diritto di un solo voto espresso dal proprio Presidente o dalla persona significativa della struttura stessa o di altro Ente associato al Co.Ve.S.T. con delega scritta. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua mancanza dal Vicepresidente. art.13 L'Assemblea nelle sue deliberazioni adotta tipi di maggioranza diverse in relazione ai diversi livelli funzionali. Tali maggioranze sono le seguenti:
b) maggioranza assoluta dei presenti per:
c) maggioranza relativa dei presenti
Consiglio Direttivo art.14 Il Consiglio Direttivo è composto da 4 a 8 consiglieri ed ha la funzione di:
c) proporre il numero, il tipo e la distribuzione nel territorio dei Centri Operativi Tecnico-Organizzativi che dovranno essere approvati dall’Assemblea per diventare operativi; d) definire ed aggiornare periodicamente il Regolamento Interno da sottoporre all’Assemblea per l’approvazione;
art.15 Il Consiglio Direttivo si riunisce indicativamente ogni mese con un minimo di 8 incontri all’anno su convocazione del Presidente o per richiesta formale firmata da almeno 3 consiglieri con un preciso e motivato ordine del giorno, indirizzata al Presidente, che ha l’obbligo di convocare con urgenza il Consiglio Direttivo per le deliberazioni del caso. Il consiglio Direttivo è convocato mediante comunicazione scritta diretta a ciascun consigliere, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In casi eccezionali o d'urgenza è ammesso un preavviso telefonico o per telefax con almeno quarantotto ore di preavviso. art.16 Il Consiglio Direttivo provvede alla revisione annuale del Registro delle strutture coordinate previo incameramento della Quota in mancanza della quale la struttura è messa in mora per un anno con la perdita della capacità rappresentativa a tutti i livelli di rappresentanza. art.17 Il Consiglio nelle sue deliberazioni adotta tipi di maggioranza diversi in relazione ai differenti livelli funzionali. Tali maggioranze sono le seguenti:
Presidenza art.18 La Presidenza è costituita dal Presidente con carica triennale rieleggibile per il triennio successivo. Gli incarichi vanno intesi con durata triennale, con una verifica annuale mediante votazione dell’Assemblea, la quale si esprimerà, valutando la relazione presentata dal Presidente sull’anno trascorso e sul programma di quello entrante. L’approvazione o meno deliberata dall’Assemblea dovrà essere espressa con una maggioranza assoluta dei presenti. Nel caso di mancata approvazione della relazione e del programma annuale segue il decadimento del mandato del Presidente e del Consiglio Direttivo che lo sostiene con conseguente rielezione della Presidenza e del Consiglio medesimo. Il Presidente ha funzione di raccordo e di rappresentanza e le sue iniziative devono avere l’avallo del Consiglio Direttivo. Il Presidente: a) E' il rappresentante legale del Coordinamento e se ne fa portavoce autorevole, tempestivo e documentato presso: gli organismi e i coordinamenti nazionali, le autorità e gli uffici regionali, i competenti distaccamenti regionali dei Ministeri, gli organismi culturali e religiosi, le rappresentanze economiche e lavorative. Ha facoltà di stare in giudizio per conto e per nome del Co.Ve.S.T. b) Ha firma sociale: firma i mandati di pagamento e le riversali d'incasso, riscuote versamenti di qualsiasi natura e all'uopo può rilasciare valide quietanze liberatorie, firma le Delibere, gli Atti Contabili e i Verbali delle Riunioni. c) Presiede gli incontri delle assemblee e del Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e le attività, raccogliendo con sensibilità temi ed argomenti da discutere e tradurre in delibere; realizzando con coerenza la Piattaforma Programmatica Triennale; supervisionando l’applicazione dei deliberati del Consiglio Direttivo da parte dei Centri Operativi. d) Nell’attività esecutiva dei deliberati del Consiglio Direttivo il Presidente si avvale anche dell'apporto tecnico e della consulenza dei Coordinatori i Centri Operativi e dei segretari dei centri stessi. Il Presidente indica chi fra i consiglieri lo sostituisce in caso di suo impedimento. Centri Operativi art.19 I Centri Operativi di carattere Tecnico-professionale e Organizzativo sono organismi dislocati per la durata di tre anni in punti strategici del territorio regionale, ed enucleati attorno ad una struttura attrezzata di una delle realtà Co.Ve.S.T. i centri si costiuiscono come punto di riferimento fondamentali per alcuni servizi del Co.Ve.S.T. Attorno a ciascun centro collaborano (con persone - strumenti - mezzi) le realtà del territorio circostante e una segreteria. Ciascun Centro Operativo è coordinato e diretto da due componenti del Consiglio Direttivo che offrano garanzia di competenza e di impegno e di efficacia nell’applicazione del mandato conferito. I limiti di spesa che per ciascun Centro sono addebitati al Co.Ve.S.T. devono avere l’avallo dell’Assemblea. L’istituzione, l’aggiornamento e/o la variazione dei Centri Operativi è definita dal Regolamento Interno ed ogni ulteriore modifica potrà essere attuata solo con una variazione del Regolamento Stesso. Comitato per la Promozione della Qualità dei Servizi art.20 Il Comitato per la Promozione della Qualità dei Servizi è un organismo al di sopra delle parti la cui composizione è stabilita dall'Assemblea dei Presidenti e gode della fiducia della maggioranza degli associati. Il Comitato è composto: a) da un Esperto di comunità terapeutica sulla cui nomina c'è il consenso per l'equilibrio, l'attenzione personale e un riconosciuto senso di equità oltrechè per la competenza educativa b) da un Esperto Legale che sappia indicare il livello di compatibilità della struttura con la normativa nazionale e regionale c) da un Esperto in Gestione Aziendale per rilevare la competenza e la correttezza delle operazioni amministrativo-contabili e della gestione contrattuale del personale e dell’applicazione dei criteri di accreditamanto. Il Comitato affianca all'occorrenza le realtà associate nello spirito dell'Accompagnamento e dell'Autovalutazione. Su incarico dell'Assemblea svolge funzioni di controller e di verifica delle strutture, dei programmi e dall'operatività dei Centri associati Co.Ve.S.T. Il servizio è assicurato dal Comitato soprattutto come supporto che sul piano ideale, professionale gestionale e come aiuto alle realtà coordinate nel rispondere con pienezza agli indirizzi del Piano Soci-Sanitario regionale, alle normative regionali entro cui l'attività delle strutture coordinate è svolta. Si propone anche come organismo di consulenza in talune decisione che l'assemblea è chiamata a prendere. Il Comitato per la Promozione della Qualità dei Servizi ha inoltre funzioni di garanzia, arbitrato e controllo (compresi gli atti amministrativo-contabili Co.Ve.S.T.). Esamina e valuta eventuali richieste di ammissione al Co.Ve.S.T. da parte di Associazioni e/o Cooperative operanti sul territorio veneto e ne trasmette gli atti all'Assemblea per la valutazione finale. Nel caso in cui, da parte degli associati, vi sia rifiuto o disattesa palese degli standards previsti è funzione del Comitato individuare tempi e forme per stabilire la incompatibilità delle stesse strutture con la appartenenza al Co.Ve.S.T. Cui devono conseguire le seguenti condizioni: o allineamento agli standards richiesti nei tempi e nei modi suggeriti dal Comitato o la rescissione della struttura dal coordinamento Tutte le eventuali controversie sociali tra Associati e tra questi e il coordinamento o i suoi organismi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alle competenze dei componenti il Comitato per la Promozione della Qualità dei Servizi; essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Modalità di Elezione degli organi costituivi e designazione delle cariche art.21 Le modalità di elezione degli organi dell’Associazione COVEST ONLUS sono i seguenti:
Bilancio art.22 L’esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Presidente e dal Coordinatore del Centro Amministrativo il conto consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Essi saranno sottoposti alla verifica del revisore dei conti e all’approvazione dell’Assemblea. Il Coordinatore del Centro Amministrativo assume, nel triennio, l’incarico di Economo e controfirma con il Presidente gli atti relativi alla contabilità e al bilancio. Il Co.Ve.S.T. ONLUS non attua distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, riserve o capitale derivanti dalle attività e dai progetti gestiti nell’esercizio, Recepisce ed applica quanto previsto dalla normativa in materia di accantonamento, per la coperture di eventuali rischi, di fondo riserve, di fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o per il sostegno che, a norma di legge, è consentito a favore di altre ONLUS che fanno parte della stessa e unitaria struttura. Previa attuazione di quanto sopra, gli eventuali utili saranno dal Co.Ve.S.T. ONLUS impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. Scioglimento art.23 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea (con maggioranza qualificata) , la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Norme transitorie art.24 ……………………….. |